Arezzo
Helenia Rapini
Non è ancora finita. Si può riaprire in Cassazione il caso di Helenia Rapini morta a 29 anni in un incidente stradale per il colpo di sonno ritenuto non punibile che colse un automobilista - assolto - andato a schiantarsi sulla sua macchina. Era il 6 novembre 2019 in via di Ristradella. Ecco i motivi della Procura Generale di Firenze, contenuti nel ricorso alla Suprema Corte dopo le due sentenze al tribunale di Arezzo e in Appello. Una vicenda senza precedenti, dove il reato di omicidio stradale è svanito. Il conducente dell'auto è stato infatti riconosciuto in due gradi di giudizio “incapace di intendere e volere” al momento del fatto, perché mesi dopo lo scontro gli è stata diagnosticata l'Osas, sindrome ostruttiva delle vie aeree (apnee del sonno), che può far addormentare improvvisamente chi ne soffre. Un caso complesso dal punto di vista scientifico e giuridico.
Le cinque pagine del ricorso in Cassazione portano la firma del magistrato Gianni Tei, sostituto procuratore della Repubblica e sono state depositate dopo che la famiglia della giovane si è attivata con l'avvocato Francesco Valli, autore dell'istanza per sollecitare il ricorso. La data in cui verrà discusso il procedimento a Roma non è ancora stata fissata.
Questi i sei punti messi in fila nel ricorso della Procura Generale:
1) il sinistro è stato cagionato da un colpo di sonno e questo appare inconfutabile
2) al momento dell'incidente l'automobilista imputato è risultato affetto da ipertensione
3) già a quel momento l'automobilista “presentava i sintomi tipici della patologia” (l'ipertensione) “sussistenti e manifesti” quali “sonnolenza diurna, insonnia notturna, spossatezza diffusa” come risulta dalle carte
4) oltre a ciò in quel periodo era anche sottoposto a grave stress
5) a causa di questa condizione è accertato che assumeva psicofarmaci (emersi anche dalle analisi)
6) nonostante tutto conduceva un veicolo violando anche il codice della strada, procedendo a 70 km/h anziché 50 km/h come imposto dalla segnaletica. Ci fu la perdita di controllo della macchina, l'invasione di corsia, l'urto sull'auto della 29enne volontaria Enpa, morì sul colpo insieme al cane che trasportava.
Secondo la Procura Generale di Firenze, il reato è stato commesso e i giudici che hanno assolto l'imputato per “non aver commesso il fatto con coscienza e volontà”, hanno sbagliato. Avrebbero, secondo il magistrato, “male interpretato e applicato l'articolo 589 bis del codice penale, per come configurato dai criteri interpretativi della Corte di Cassazione”.
A prescindere dalla diagnosi di Osas (“avvenuta 10 mesi dopo”) per il sostituto procuratore Tei, i giudici non avrebbero valutato malattie e sintomi che erano già esistenti e il magistrato aggiunge che dopo l'incidente l'automobilista non ha più avuto un altro “evento di totale perdita di conoscenza” ritenuto “unica causa incolpevole del sinistro”.
L'unico episodio di colpo di sonno patologico sarebbe stato proprio in quel preciso momento in cui si incrociava in auto con Helenia, che proveniva dalla parte opposta, finendole contro con le tragiche conseguenze.
Il magistrato riporta nel ricorso anche i riferimenti al percorso farmacologico che il paziente seguiva all'epoca, con assunzione di delorazepam. Il superamento del limite di velocità, poi, non sarebbe stato valutato come si doveva.
Insomma, secondo il magistrato è stato un errore non collegare l'incidente ad una “crisi ipertensiva” e risolvere il processo applicando la scriminante del caso fortuito collegato all'Osas, perché vi erano “elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da un altro fattore non imprevedibile”.
Ci sarebbe stata consapevolezza, quindi, da parte dell'automobilista nel mettersi al volante in condizioni fisiche non perfette, con una condotta alla guida, poi, non adeguata per la velocità tenuta. Alla luce di quanto emerso nel processo, il sostituto procuratore Tei afferma che le ragioni per una assoluzione, “se ben si possono attagliare all'ipotesi di chi, mentre sta conducendo un veicolo rispettando tutte le norme del codice della strada, poi perda il controllo del veicolo in quanto colpito da un infarto o da un ictus di cui non aveva avvertito alcun sintomo pregresso e non aveva avuto alcuna avvisaglia, nel caso di specie appaiono come una conclusione errata”.
Pertanto, la sentenza “doppia conforme” sarebbe frutto di errore di diritto nel quale sarebbero incorsi entrambi i giudici di merito. Contestata anche la qualità della perizia.
Per l'imputato, 52 anni, sottoposto a cure dopo la diagnosi di Osas, difeso dagli avvocati David Scarabicchi e Giulia Brogi, c'è un nuovo grado di giudizio che pende. Non sul merito, ma sulla legittimità. Potrebbe essere l'ultimo pronunciamento, oppure il processo può ripartire dall'appello a sette anni dall'incidente.
*Iscrivendoti alla newsletter dichiari di aver letto e accettato le nostre Privacy Policy