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Arezzo

Vicino di casa ucciso, i motivi dell'assoluzione in 61 pagine: "Mugnai difese sé e i familiari da un pericolo reale e non evitabile in altro modo"

Il caso della ruspa contro l'abitazione e gli spari con la carabina da cinghiale. Ecco le conclusioni del presidente Annamaria Loprete

Luca Serafini

07 Marzo 2026, 07:23

Caso San Polo

La ruspa, il giudice Loprete e Mugnai

Il caso San Polo ora è racchiuso in 61 pagine che spiegano l'assoluzione di Sandro Mugnai per legittima difesa. “Ha ucciso il vicino di casa, ma il fatto non costituisce reato”, fu questa la sentenza della Corte d'Assise di Arezzo il 5 dicembre scorso. Le motivazioni scritte dal presidente Annamaria Loprete ripercorrono il fatto di sangue del 5 gennaio 2023 quando l'artigiano aretino, 56 anni, uccise il vicino Gezim Dodoli, 59, che gli demoliva casa con la famiglia dentro, con un “merlo” come viene chiamata la macchina operatrice per l'edilizia che in questa vicenda è per tutti “la ruspa”. Utilizzata come un ariete. Banali ruggini di vicinato esplosero in un assalto: cattivi odori, rumori, screzi. “Dodoli era completamente fuori controllo e l'unica cosa che voleva realizzare, ad ogni costo, era attentare alla vita dei componenti di quella famiglia riunita in casa” si legge nelle motivazioni del verdetto che ha accolto in pieno le tesi degli avvocati Piero Melani Graverini e Marzia Lelli, ma che potrebbe essere impugnato in appello. La procura riteneva esserci l'eccesso colposo di legittima difesa, la parte civile, cioè i familiari di Dodoli, l'omicidio volontario.

Una azione totalmente scellerata” prosegue il testo in uno dei passaggi principali “che è ben valsa ad armare la mano di Sandro Mugnai, che ha risposto con l'uso di uno dei suoi fucili da caccia più potenti per salvaguardare un bene primario quale è la vita propria e altrui (i suoi cari ndr.), rispondendo con un'azione di fuoco che ha posto fine alla vita del suo aggressore”.

In una prosa densa ma scorrevole, tecnica ma lucida, il giudice estensore Loprete affronta uno per uno tutti gli aspetti giuridici del complesso caso, per arrivare ad applicare la scriminante della legittima difesa.

Era inevitabile quel tipo di reazione? Era proporzionale all'attacco? Secondo la Corte sì. Quella sera della Befana, nel piazzale tra le case sparse di San Polo, la decisione di Mugnai di imbracciare la carabina Browning per i cinghiali e di sparare verso il vicino di casa, fino ad ucciderlo, non è da condannare. Ma da comprendere.

Non aveva alternative per difendersi” si legge nelle carte. “Poteva forse utilizzare una carabina meno potente”, si interroga il giudice, “ma ciò non avrebbe escluso comunque l'azione omicidiaria” se Mugnai avesse direzionato i colpi verso Dodoli. E poi, prendere l'arma più offensiva dalla fuciliera “fu un automatismo” plausibile in quel contesto, con il manovratore della ruspa che con la benna aveva scardinato parte del tetto, squarciato una parete e tentato di colpire il fratello di Mugnai. C'era vero rischio di crollo sui familiari riuniti per cena. Ma, si chiede ancora Annamaria Loprete, l'artigiano di San Polo ha sovradimensionato il pericolo? La risposta è “no”, si trattava di pericolo “reale e non putativo”. E quegli 8 colpi esplosi, di cui tre mortali per Gezim, non sono un eccesso colposo di legittima difesa, afferma la sentenza.

Quale poteva essere la risposta difensiva più lieve?” si domanda il giudice ricostruendo quei momenti. Doveva sparare alle gomme del mezzo meccanico? “Uno pneumatico di quelle dimensioni si sgonfia non immediatamente, ma a distanza di ore”. Quindi non sarebbe servito a nulla. Oppure doveva affrontare l'aggressore sul piazzale e farlo scendere dal “merlo” sotto la minaccia del fucile? “Ma un tale comportamento di coraggio”, si legge nelle motivazioni, “non era esigibile all'imputato sia per lo stato di panico sia perché Dodoli era imprevedibile”. La determinazione di Mugnai fu quindi quella di “interrompere radicalmente l'azione demolitrice in atto” e così facendo “ha mirato dritto alla persona”. Terribile, ma non punibile.

La Corte rigetta la tesi del pm Laura Taddei, che aveva chiesto la condanna di Mugnai ritenendo eccessiva la sua reazione e che avrebbe dovuto essere attendista e prudente. Secondo la parte civile, Mugnai doveva aspettare l'arrivo dei carabinieri e intanto spostare i familiari in un'altra stanza più protetta. In realtà, si legge nelle 61 pagine, non c'erano altri margini se non quello che ha portato all'epilogo tragico. Anche perchè, viene evidenziato, ci furono dei primi spari, non sul bersaglio, che avrebbero dovuto consigliare a Dodoli di fermarsi.

Aveva la possibilità di interrompere ogni azione offensiva, di arretrare e tornarsene a casa, mentre invece invertendo la posizione del mezzo ha iniziato ad attaccare ripetutamente l'immobile provocando la successiva sequenza dei colpi mortali questa volta inequivocabilmente diretti alla sua persona”.

La presidente della Corte, Loprete, affronta il tema della asimmetria dei due strumenti in conflitto quella sera a San Polo, la macchina operatrice e la carabina con munizioni ad espansione e conclude, con argomenti agganciati a pronunciamenti della Cassazione, che pure sotto questo aspetto non c'è nulla da eccepire. Mugnai usò quello di cui disponeva in quel momento.

E ancora, altro nodo sciolto dalle motivazioni, non si può sostenere che Mugnai abbia innescato una sorta di duello o di sfida contro il suo avversario, scatenando l'escalation violenta: un aspetto, questo, che se riconosciuto farebbe cadere la legittima difesa. Il primo attacco rivolto alle auto in sosta della famiglia, danneggiate da Dodoli con la ruspa, e l'assalto alla casa, inframezzate dai primi due spari di Mugnai, per la Corte d'Assise, sono distinte, consequenziali, preordinate. Ha cambiato obiettivo. Mugnai quando poi ha colpito la cabina del mezzo, quindi alla persona, “ha reagito ad una diversa azione offensiva del Dodoli, del tutto autonoma, imprevedibile e non casualmente collegata allo sparo”. Insomma, vuol dire il giudice, non lo ha aizzato. E il fatto che l'intento offensivo verso casa e persone fosse originario da parte di Dodoli, non susseguente, secondo la Corte si spiega anche perchè sennò per rovinare le macchine, avrebbe usato un martello.

Tutta la parte delle analisi balistiche con diverse ricostruzioni e lati oscuri, è molto complessa e si presta a più opinioni. Vengono anche messe in dubbio certe conclusioni del Ris. Otto i bossoli, sei gli spari che si sentono nella famosa registrazione audio di quando da casa Mugnai parte la chiamata al 112. Traiettorie in parte ricostruite, in altri casi ipotizzate. In un eventuale appello ci saranno margini di discussione, certo, intanto però la Corte d'Assise di Arezzo mette nero su bianco che Mugnai aveva la necessità di difendere la vita propria e dei familiari presenti nell'abitazione di San Polo, da un pericolo grave, imminente e non diversamente evitabile.

Il famoso audio che sembrava poter inguaiare l'artigiano, in realtà viene valorizzato dalla Corte perchè quando Sandro Mugnai ha sparato i tre colpi mortali in rapida sequenza l'azione aggressiva del Dodoli era pienamente in atto, perchè nonostante i primi due spari esplosi, Dodoli ha inferto un ulteriore colpo con la benna all'abitazione provocando un fragore registrato dalla telefonata”.

La ricostruzione della dinamica, in base all'audio, secondo la Corte vede il Dodoli fare marcia indietro e assestare l'ulteriore colpo che provoca il crollo parziale. A quel punto Sandro Mugnai “ha reagito in extremis nella convinzione che la sua ultima azione di sparo fosse inevitabile, diretta all'offensore, in uno stato di pericolo della vita sua e dei familiari”.

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