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La sentenza

Sala scommesse chiusa ad Arezzo, il Tar Toscana conferma: "La sicurezza pubblica viene prima dell’interesse economico"

Il Tribunale amministrativo ha confermato integralmente i provvedimenti adottati dalla Questura

Julie Mary Marini

30 Gennaio 2026, 12:28

Sala scommesse chiusa per 15 giorni ad Arezzo, il Tar Toscana conferma: "La sicurezza pubblica viene prima dell’interesse economico"

Il Tar ha confermato i provvedimenti della Questura

Non è una punizione, ma una misura di prevenzione. È su questa distinzione, spesso sottovalutata nel dibattito pubblico, che il Tar Toscana ha costruito la propria decisione nel confermare la legittimità dei provvedimenti con cui la Questura di Arezzo ha disposto la sospensione per quindici giorni dell’attività di una sala scommesse, ritenuta un concreto fattore di rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Come riportato da Agipronews, nella sentenza i giudici amministrativi chiariscono che l’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non mira esclusivamente a colpire la condotta soggettiva del gestore, ma persegue una finalità più ampia e delicata: impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale attraverso la temporanea chiusura dell’esercizio. La misura, dunque, non ha natura punitiva, bensì preventiva, ed è orientata alla tutela dell’interesse collettivo.

Nel caso specifico, i provvedimenti della Questura erano stati adottati a seguito di una serie di controlli delle forze dell’ordine che avevano evidenziato la frequente presenza nel locale di soggetti con precedenti penali e di polizia, oltre al verificarsi di due episodi di rissa. Un quadro che il Tar ha ritenuto sufficiente a delineare un rischio concreto e attuale per la sicurezza pubblica, tale da giustificare un intervento immediato. Particolarmente rilevante è il passaggio della sentenza dedicato alla procedura. I giudici sottolineano che, in presenza di un pericolo concreto, la comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa, purché nel provvedimento siano esplicitate le esigenze di celerità che rendono necessario agire senza preavviso, come spiega Agipronews In altre parole, quando la situazione accertata dalle forze dell’ordine è già completa e indica un rischio reale, il questore può intervenire senza instaurare preventivamente un contraddittorio con l’esercente.

Non hanno convinto il Tar le difese del titolare, che aveva sostenuto di aver avviato misure per migliorare la sicurezza del locale, come l’assunzione di un consulente. Secondo i giudici, tali iniziative non risultavano supportate da accordi formali con la Prefettura né dall’impiego di personale di sicurezza secondo le regole previste, e non erano quindi idonee a modificare il quadro di rischio accertato. La stessa valutazione è stata estesa al secondo provvedimento di sospensione, emesso a distanza di pochi mesi dal primo. Anche in questo caso, i controlli di polizia avevano attestato che la situazione non era mutata nonostante la precedente chiusura, rafforzando la necessità di un nuovo intervento. In tale contesto, l’urgenza di prevenire ulteriori rischi per l’ordine pubblico ha giustificato nuovamente l’assenza della comunicazione di avvio del procedimento. Alla luce di tutte queste circostanze, il Tar Toscana ha respinto il ricorso e confermato integralmente i provvedimenti adottati dalla Questura di Arezzo, ribadendo un principio chiave: quando un esercizio pubblico diventa un punto di aggregazione potenzialmente pericoloso, la tutela della sicurezza collettiva prevale, e gli strumenti preventivi previsti dal Tulps possono essere utilizzati con immediatezza.

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